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Regolamento Approvato dal Consiglio il 10 gennaio 1992
1. - Possono essere
eletti Consiglieri i Soci iscritti all'Associazione da almeno un anno ed
in
regola con il pagamento della quota associativa.
2. - Salve le
incompatibilità in cui all'art. 1 tutti i
soci iscritti
sono eleggibili. I Colleghi che intendono candidarsi ne daranno
comunicazione al Segretario. Si raccomanda di far pervenire le
candidature almeno dieci
giorni prima dell'assemblea.
3. - Visti gli articoli 2 e 4 dello Statuto
vigente, e in esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea dei
Soci del 7 Settembre 1991,
saranno formate
due liste di candidati, quella degli italiani e quella dei soci di altre
nazionalità.
Quanto ai candidati italiani sarà possibile esprimere un numero di
preferenze non superiore a 5 e saranno eletti i cinque candidati che avranno
riportato
il maggior numero di preferenze.
Quanto ai candidati di altre nazionalità sarà possibile esprimere
un numero di preferenze non superiore a sette complessivamente. Saranno
eletti i 7 candidati di nazionalità differente l'uno dall'altro
che avranno riportato il maggior numero di preferenze*.
4. - Le votazioni
si svolgeranno per scheda segreta. Potrà essere formato
un comitato di scrutatori composto di 5 membri tutti di diversa nazionalità.
A seguito della delibera assembleare del 12 Settembre 1998 con la quale è stato
modificato l’art. 4 dello statuto, il 2° e il 3° comma dell’art.3
del Regolamento delle Elezioni viene così modificato:
*Quanto ai candidati
italiani sarà possibile esprimere un numero di
preferenze non superiore a 6 e saranno eletti i sei candidati che avranno
riportato il maggior numero di preferenze.
Quanto ai candidati di altre nazionalità sarà possibile
esprimere un numero di preferenze non superiore a nove complessivamente.
Saranno eletti
i 9 candidati di nazionalità differente l'uno dall'altro che avranno
riportato il maggior numero di preferenze”
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